La Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 ed i chiarimenti della circolare del Ministero del Lavoro circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 (di cui si riportano alcuni passi) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; delle associazioni e delle fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS, oltreché delle imprese.
Tale obbligo prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00. Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
Si precisa che l'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a € 10.000,00, considerando il valore complessivo nel periodo di riferimento, anche quando il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale
Le Associazioni provvederanno a pubblicare tali informazioni sul proprio sito internet, in mancanza di questo l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza può essere effettuato anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo oppure sul sito internet della rete associativa, Federazione o Ente di Promozione ai quali l'ente aderisce.
Le sanzioni per il mancato adempimento è all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione.
Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
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