Nell’ambito delle attività delle associazioni non riconosciute, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:
tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell’associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;le quote associative dei soci (quota d’iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all’associazione;le donazioni ricevute dall’associazione;i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell’associazione;i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di determinate festività o ricorrenze;i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Oltre a questi benefici fiscali, la legislazione prevede importanti benefici per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e formazione extra-scolatica. Queste associazioni possono svolgere attività a pagamento verso i loro associati, in diretta attuazione degli scopi associativi, considerate fiscalmente irrilevanti. I corrispettivi percepiti da queste attività non sono soggetti ad alcuna tassazione e sono esentati anche dal pagamento dell’IVA. Per svolgere tale attività a pagamento, l’associazione potrà operare solo con il proprio Codice Fiscale, emettendo delle ricevute non fiscali.
Per poter usufruire di tali agevolazioni, l’Associazione deve possedere uno Statuto in regola con le clausole richieste obbligatoriamente dal T.U.I.R. ed inoltre:
– l’attività deve essere svolta a favore degli associati, essendo quella svolta a favore di terzi non soci normale attività commerciale;
– l’attività deve essere svolta nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.
Nel caso delle APS le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle relative alla L.398/91 ed inoltre:
– per le attività di somministrazione di alimenti e bevande , se l’Associazione è affiliata ad un Ente di Promozione a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, i ricavi derivanti da tali attività non sono considerate commerciali sia ai fini dell’IVA che ai fini delle imposte sui redditi ;
– per l’organizzazione di viaggi è valido quanto scritto per la somministrazione ma l’IVA eventuale non è agevolata.
Importante sottolineare la necessità di iscrizione dell’APS nell’apposito registro Regionale per poter usufruire di ulteriori agevolazioni e poter accedere ad eventuali contributi pubblici.
Dott.ssa Sara Chen
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