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Attività “occasionali” nella Associazioni

Sempre più spesso le Associazioni, sopratutto quelle sportive, hanno necessità di effettuare delle attività per autofinanziarsi, come ad esempio eventi e manifestazioni anche aperte al pubblico, durante i quali possono essere svolte attività di natura commerciale.

Il comma 2 dell’art.25 della L. n.133/99 ha disciplinato la possibilità di svolgere attività commerciali in modo occasionale, con la possibilità di godere di agevolazioni fiscali, infatti per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione di cui alla L. n.398/91, tali attività non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore ad euro € 51.645,69 e semprechè tali eventi siano connessi con l’attività istituzionale e siano in conformità all’ art.143, co.3, lett. a del Tuir.

La normativa disciplina l’attività commerciale occasionale dal punto di vista delle Imposte sui redditi, ma per quanto riguarda l’I.V.A. questa si applica in maniera forfettaria così come richiesto dalla L.398/91. Ciò significa che se durante l’evento vengono venduti, ad esempio, gadget, magliette, beni di varia natura, si applicherà la detrazione forfettaria dell’IVA, di conseguenza verrà versata IVA pari al 50% dell’imposta calcolata sui proventi commerciali. Questo a meno che non si tratti di offerte libere ed in quel caso sono ovviamente escluse dal calcolo dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate, invece, nell’opuscolo stampato per le Associazioni “L’Agenzia informa” applica la normativa in maniera differente, escludendo da tassazione IVA le attività commerciali occasionali



Inoltre, nella nella C.M. n.43/E/00 diffusa a chiarimento proprio alla disciplina agevolativa in commento, l’amministrazione scriveva proprio che: “Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini Iva, è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell’ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell’Iva”.

Come sempre rimangono numerosi dubbi applicativi.

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