Le Associazioni che hanno optato per la L. 398/91 sono esonerate dalla fatturazione elettronica agli Enti Pubblici, in quanto la legge prevede l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla fatturazione per attività che rientrano in quelle istituzionali. Ad esempio, se un’Associazione Sportiva effettua attività sportive in favore dei disabili in convenzione col Comune, i compensi che ricevono dallo stesso Comune non devono essere fatturati ma si dovrà procedere all’emissione di una semplice ricevuta. Diversamente, l’Ente Associativo si troverebbe in una situazione di doppio prelievo di imposta, infatti paga l’IVA sugli acquisti e non può detrarla, e quella sulle vendite non gli verrebbe corrisposta, di fatto rinunciando così all’ applicazione della detrazione forfettaria. Infatti, secondo la nuova disposizione sullo split payement, l’Ente Pubblico deve versare l’IVA direttamente all’Erario pagando all’Associazione solo l’imponibile.
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