Ancora oggi osservo molta confusione sul fatto che un’Associazione, all’atto della costituzione, debba aprire il CODICE FISCALE o la PARTITA I.V.A. Premetto che l’Associazione è un Ente senza scopo di lucro pertanto la sua attività principale è quella ISTITUZIONALE, ossia attività sportiva, ricreativa, culturale, sociale. Quale significato ha il CODICE FISCALE? Come per ogni persona fisica il codice fiscale IDENTIFICA il soggetto, niente di più. Mentre, cosa sottintende l’apertura della PARTITA I.V.A.? È un numero che identifica la capacità di un soggetto giuridico di esercitare un’ATTIVITÀ COMMERCIALE. Allora, se le premesse sono queste, è chiaro che se un’Associazione esercita SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE deve aprire solo il CODICE FISCALE, e con questo si IDENTIFICA davanti al Fisco come ” un ente che svolge attività non lucrativa “. Ciò si ha ogniqualvolta si costituisce un’associazione, perché in questo modo l’Ente sta dichiarando appunto di essere NON PROFIT. Solo successivamente, nel caso volesse esercitare anche un’ATTIVITÀ COMMERCIALE CONNESSA ED ACCESSORIA potrà aprire anche la Partita IVA. Allora vorrei proprio sapere perché ancora oggi, anche presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, si continua a dare informazioni ERRATE su questo punto e all’atto della costituzione viene aperta la Partita IVA dicendo “tanto è lo stesso”!! Tra l’altro succede che il Presidente , giustamente, sentendo dire questo allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, sostiene che il Dottore Commercialista che gli ha fatto aprire il Codice Fiscale ha sbagliato, con tutto ciò che ne deriva. Allora io dico: attenzione ad interpretare bene la normativa, attenzione a dare le informazioni corrette, perché si stanno creando delle situazioni veramente “imbarazzanti”, e non lo vedremo adesso ma tra non molto, quando, in sede di ACCERTAMENTO l’Agenzia delle Entrate, davanti ad un Ente con solo la Partita IVA, lo farà decadere dalle agevolazioni fiscali .
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