Gli enti associativi che non hanno ancora provveduto all’invio del modello EAS possono adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente la sanzione pari a 258,00 euro, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per la remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012. Pertanto, nel caso in cui l’ente sia stato costituito, ad esempio, l’1.8.2013, la scadenza “ordinaria” di presentazione del modello EAS era prevista al 30.9.2013 (60 giorni dalla costituzione); qualora l’ente abbia omesso di presentare il modello, in virtù della remissione in bonis, può ancora presentare il modello EAS entro il 30.9.2014, versando contestualmente la relativa sanzione. Relativamente agli enti che hanno inviato il modello EAS oltre i termini previsti, secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 110/2012, i soggetti che intendono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione, ma devono versare unicamente la sanzione pari a 258,00 euro entro il suddetto termine. (EUTEKNE 29.09/2014)
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