Il nuovo Codice del Terzo settore prende in considerazione, dal punto fiscale, la tassazione solo ai fini Ires, sia per le OdV che per le APS ed una forfettizzazione per tutte le altre associazioni, tra cui le ASD, del 7%. Ciò che non viene preso in considerazione è l’applicazione dell’Iva, che parrebbe, nel silenzio della norma, che sia di tipo ordinario per tutte le associazioni che si iscriveranno al Registro Unico del Terzo Settore. Di conseguenza, per le ASD che volessero optare per l’iscrizione a tale Registro, la tassazione sarebbe più del doppio, per quanto riguarda l’Ires rispetto alle agevolazioni della L.398/91, mentre per l’Iva Sarebbe probabilmente più oneroso. Infatti, con la 398, per quanto riguarda l’Iva, si ha l’applicazione del forfait del 50% sui proventi commerciali, senza possibilità di detrarre l’Iva Sugli acquisti, mentre con la nuova normativa del Terzo Settore applicando l’Iva Ordinaria di avrebbe da un lato la detrazione Iva sugli acquisti, e dall’altra l’Iva Ordinaria a debito con versamento della somma algebrica dei due. Probabilmente ci sarebbe sempre Iva da versare, in quanto in genere le operazioni commerciali riguardano sponsorizzazioni e pubblicità mentre gli acquisti in genere sono di modeste entità. Allora, sembrerebbe, a prima vista, che per le ASD sia più conveniente restare con l’opzione per la 398/91 senza accedere al nuovo Registro del Terzo Settore, almeno fino a quando non vi saranno ulteriori modifiche.
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